Estensione dei prodotti e delle sostanze autorizzate nei mangimi e negli mangimi per animali domestici
Nel gennaio 2023, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/121 sull'estensione dell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 ha incluso in particolare nuove materie prime per mangimi utilizzate nella produzione di alimenti biologici per animali da compagnia. I seguenti prodotti e sostanze sono ora autorizzati per l'uso nei mangimi per animali alle condizioni indicate:
- 11.3.2 Fosfato monodicalcico
- 11.3.19 Trifosfato di pentasodio - solo per alimenti per animali domestici
- 11.3.27 Fosfato disodico diidrogeno - solo per alimenti per animali domestici
- E 407 Carragenina - solo per alimenti per animali domestici
- E 410 Farina di semi di carrube - solo per alimenti per animali domestici, solo ottenuta dal processo di tostatura, se disponibile da produzione biologica
- E 414 Gomma arabica - solo per alimenti per animali domestici; se disponibile da produzione biologica
- E 415 Gomma xantana
- E 563 Argilla sepiolite
- 1g599 Illite-montmorillonite-kaolinite
- 1m558 Bentonite
- 3a370 Taurina - solo per cani e gatti; se possibile non da produzione sintetica
- 4d7 e 4d8 Cloruro di ammonio - solo per gatti
I requisiti di produzione e trasformazione degli alimenti per animali da compagnia sono stabiliti negli articoli pertinenti e nell'allegato II, parte V, del regolamento (UE) n. 2018/848 e del regolamento (UE) n. 2020/464.