Etichettatura dei mangimi
Etichettatura dei mangimi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848
Nel caso dei mangimi trasformati, è possibile utilizzare indicazioni biologiche nella denominazione commerciale e nell'elenco degli ingredienti se tutti gli ingredienti di origine agricola contenuti nel mangime trasformato e almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto sono biologici. Inoltre, i mangimi devono essere conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parti II, III e V, e alle norme specifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Ad esempio, possono essere aggiunti solo mangimi semplici, additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/1165. È necessario indicare il nome e l'indirizzo del produttore e, se del caso, il numero di lotto.
Inoltre, per i mangimi composti, devono essere indicati i percentuali totali dei mangimi semplici biologici, dei mangimi in conversione, di altri mangimi semplici, se del caso in base al peso della sostanza secca, nonché la percentuale totale dei mangimi di origine agricola.
Per questi mangimi è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE. Deve essere indicato il numero di codice dell'organismo di controllo.
Etichettatura dei mangimi che non soddisfano i criteri sopra indicati in relazione alla percentuale di ingredienti biologici
Per i mangimi composti che non possono essere etichettati in conformità all'articolo 30, paragrafo 6, ma che soddisfano i requisiti di produzione, è possibile indicare che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica in conformità al regolamento (UE) 2018/848.
Il testo esatto di questa indicazione d'uso non è più prescritto. Di solito viene utilizzato il seguente testo: «Può essere utilizzato nella produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848».
