Organismo di Controllo e Certificazione
IT-BIO-013

Detergenti e disinfettanti

Il regolamento UE sul biologico prevede un elenco positivo di detergenti e disinfettanti non solo per le stalle e gli impianti destinati alla produzione animale, ma anche per i siti di trasformazione e stoccaggio (articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848).

La redazione di tale elenco spetta alla Commissione europea e avrebbe dovuto essere completata originariamente entro il 1° gennaio 2024. Tale termine è stato ora prorogato di altri due anni, ovvero fino al 1° gennaio 2028, con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2501.

Nell'ultima bozza della Commissione europea viene ora proposta una modifica fondamentale: l'obbligo della Commissione europea di autorizzare detergenti e disinfettanti per impianti di trasformazione e stoccaggio specificamente destinati alla produzione biologica e di inserirli in elenchi positivi restrittivi dovrebbe essere abolito. L'obiettivo è quello di consentire alle aziende biologiche di utilizzare tutti i detergenti e disinfettanti autorizzati sul mercato. In questo modo, in futuro tutti i prodotti legalmente autorizzati potrebbero essere utilizzati anche nel settore biologico e non sarebbero più necessarie ulteriori normative complesse.

Indipendentemente dagli ulteriori sviluppi giuridici, è già ora necessario tenere presente che esiste un obbligo di documentazione per l'uso di detergenti e disinfettanti. Le aziende dovrebbero quindi documentare i prodotti utilizzati nell'ambito delle misure precauzionali, almeno per tutte le superfici e i macchinari a contatto con i prodotti (nome commerciale, produttore, uso o campo di applicazione). Durante la preparazione/lavorazione e lo stoccaggio di prodotti biologici, è necessario escludere il più possibile la contaminazione con detergenti e disinfettanti.