Organismo di Controllo e Certificazione
IT BIO 013

Detergenti e disinfettanti

Per la prima volta, il Regolamento biologico dell'UE prevede un elenco positivo di detergenti e disinfettanti non solo per gli edifici e le strutture per la produzione animale, ma anche per le strutture di trasformazione e stoccaggio (art. 24.1g del Regolamento (UE) n. 2018/848).

La emissione di tale elenco è di competenza della Commissione europea e inizialmente doveva essere completata entro il 1° gennaio 2024. Questa scadenza è stata ora posticipata di due anni, cioè al 1° gennaio 2026, con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2229.

Si noti che esiste già l'obbligo di documentare l'uso di detergenti e disinfettanti. Le aziende devono quindi documentare i detergenti e i disinfettanti utilizzati nelle misure precauzionali, almeno per tutte le superfici e le macchine che entrano in contatto con il prodotto (nome commerciale, produttore, uso/area di applicazione). Nella preparazione/trasformazione e conservazione di prodotti biologici, la contaminazione con detergenti e disinfettanti deve essere esclusa per quanto possibile.