Organismo di Controllo e Certificazione
IT-BIO-013

Internazionale

Importazione/Esportazione

Abbiamo raccolto per voi le seguenti informazioni:

Importazione:

L'importazione di prodotti biologici nell'Unione Europea è soggetta a norme ben definite. In qualità di importatore certificato, avete la responsabilità di garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal regolamento UE sul biologico.
Qui troverete le procedure, i sistemi (TRACES, COI, GGED) e le particolarità più importanti rilevanti per la vostra attività di importazione.

Per l'importazione di prodotti biologici, oltre alla certificazione relativa al settore “Importazione” (settore di controllo “C”), sono indispensabili diversi requisiti:

  • L'importatore e il primo destinatario devono essere soggetti alla procedura di controllo prevista dal regolamento UE sul biologico.
  • L'esportatore nel paese terzo deve disporre di una certificazione valida rilasciata da un organismo di controllo riconosciuto dall'UE.
  • L'importazione può avvenire solo tramite una procedura autorizzata.

Procedure di importazione attuali

Attualmente esistono tre procedure di importazione:

1. Importazione da paesi terzi riconosciuti come equivalenti

  • Undici paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Giappone, sono riconosciuti dall'UE come “equivalenti”.
  • Base giuridica: Regolamento (UE) 2018/848, articolo 48, e Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, allegato I
  • Attenzione: questa procedura scade il 31.12.2026.

2. Importazione tramite organismi di controllo di paesi terzi “conformi” autorizzati dall'UE

  • Gli organismi di controllo dei paesi terzi autorizzati hanno potuto certificare gradualmente le imprese dei paesi terzi fino al 15.10.2025 ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. Le certificazioni secondo le vecchie norme hanno mantenuto la loro validità fino a tale data. A partire dal 16.10.2025, tutte le imprese devono essere in possesso di un certificato valido secondo la nuova procedura conforme.
  • Base giuridica: Regolamento (UE) 2018/848, articolo 46, in combinato disposto con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, allegato II

3. Importazioni da paesi con accordi commerciali

TRACES.NT è il sistema online obbligatorio per la creazione e la gestione dei certificati di controllo (COI) relativi alle importazioni di prodotti biologici.

A tal fine, la Commissione europea mette a disposizione sul proprio sito web diverse risorse di supporto:

Registrazione e attivazione

Tutti gli importatori e i primi destinatari devono essere registrati e abilitati in TRACES.NT.

  • Creazione dell'account UE – necessario per l'accesso a TRACES.NT, accesso: TRACES Login
  • Registrazione dell'azienda in TRACES.NT – come «operatore biologico» con numero EORI, attività «Importatore biologico» per importatori/primi destinatari. Tutti i campi obbligatori devono essere compilati.
  • Convalida – solo dopo l’approvazione in TRACES l’azienda può essere inserita nel sistema su un certificato di controllo. L’approvazione non viene più effettuata dall’autorità regionale competente, ma da noi in qualità di organismo di controllo. Sono necessari i seguenti passaggi:
    - Creare un utente (amministratore) in TRACES.
    - Collegarlo al proprio profilo TRACES.
    - Inviateci un'e-mail informale per la convalida dell'utente.

Vi consigliamo inoltre di aggiungere in TRACES.NT, oltre all'amministratore, altri utenti dell'azienda. Potrete convalidarli voi stessi in qualità di amministratori.

Assicuratevi inoltre di avere accesso al vostro account TRACES durante il controllo biologico: a tal fine è ora richiesta l'autenticazione a due fattori.

Per ogni importazione di prodotti biologici nell'UE è necessario che l'organismo o l'autorità di controllo del paese terzo rilasci un certificato di controllo (COI), che deve poi essere elaborato dai vari organismi coinvolti. Il COI attesta l'origine biologica della merce.

  • L'esportatore o l'importatore inserisce i dati del certificato di controllo in TRACES.NT.
  • L'organismo di controllo del paese terzo verifica e conferma tali dati (COI, campo 18).
  • Prima dello sdoganamento, l'importatore informa via e-mail l'autorità di controllo e l'organismo di controllo.
  • L'autorità nazionale conferma nel campo 30.
  • La dogana effettua lo svincolo doganale.
  • Il primo destinatario conferma la ricezione della merce nel campo 31.

ATTENZIONE: in considerazione dei recenti avvenimenti, si fa presente che la commercializzazione come prodotto biologico di merci importate è consentita solo se la gestione della spedizione di importazione biologica è avvenuta nella sequenza corretta:

  1. Validazione del COI nel campo 30 «Da immettere in libera pratica come prodotto biologico» da parte dell’autorità competente,
  2. Nel caso di SPS, sblocco della spedizione da parte del posto di controllo frontaliero competente,
  3. Sdoganamento della merce,
  4. Conferma del primo ricevimento nel campo 31 del COI dopo lo sdoganamento.

Se la dichiarazione del primo destinatario (campo 31 COI) viene effettuata prima dello svincolo doganale, si presenta una violazione ai sensi dell'allegato III, n. 6, del regolamento (UE) 2018/848. La dogana è tenuta a respingere le dichiarazioni in dogana accompagnate da certificati di controllo biologico in cui la prima ricezione (campo 31) è stata firmata dal primo destinatario prima della consegna.

Particolarità relative alle merci soggette al GGED: panoramica e requisiti

Per determinate merci soggette a normative veterinarie o fitosanitarie si applica inoltre il GGED (Documento sanitario comune di ingresso).

  • Esempi: determinati vegetali, prodotti di origine animale, merci SPS.
  • La registrazione e l'elaborazione avvengono sempre tramite TRACES.NT.
  • Il COI deve essere collegato manualmente nel campo I.9 del GGED («Aggiungi riferimento al certificato»).
  • Nel campo I.31 del GGED occorre selezionare il tipo di merce «Bio/Organic».
  • I posti di controllo frontalieri (PCF) effettuano i controlli necessari e li documentano nella parte II del GGED.
  • Le merci non SPS vengono invece controllate nei luoghi di immissione in libera pratica.

Ripartizione e registrazione dei COI nell'ambito dello sdoganamento tramite CERTEX

A partire dal 28 giugno 2025, nell'ambito dello sdoganamento tramite CERTEX, la quantità dichiarata (massa propria/peso netto) verrà registrata direttamente nei COI o nei COI parziali. A tal proposito occorre tenere presente quanto segue:

  • Utilizzo una tantum: i COI e i COI parziali possono continuare ad essere utilizzati una sola volta per lo sdoganamento.
  • Sdoganamenti parziali: se devono essere sdoganate solo quantità parziali, è necessario creare in anticipo un COI parziale (Extract) nella quantità corrispondente.
  • Dichiarazione del destinatario: può essere inserita nel COI (campo 31) o nel COI parziale (campo 13) solo dopo il rilascio doganale. Un inserimento anticipato blocca la registrazione da parte della dogana.
  • Messaggio di sistema in caso di errori: in caso di utilizzo multiplo o di inserimento anticipato della dichiarazione del destinatario, non è più possibile effettuare una cancellazione regolare – vengono visualizzati messaggi di errore. In tali casi, lo sdoganamento è possibile solo tramite una procedura coercitiva.

Caso speciale: Svizzera

I COI e TRACES.NT non sono necessari. È sufficiente l'invio delle fatture.

L´UE gestisce elenchi di prodotti e paesi di origine soggetti a controlli rafforzati. Tali elenchi vengono generalmente aggiornati ogni anno. Si prega pertanto di verificare regolarmente se le vostre importazioni siano interessate da tali misure. L'UE pubblica gli elenchi sul proprio sito web.

La responsabilità dell'attuazione spetta alle autorità nazionali del luogo di importazione nell'UE.

Se desiderate importare prodotti biologici presenti nell'elenco, è possibile che si verifichino ritardi nell'importazione. Vi preghiamo di concordare tempestivamente le modalità con l'autorità competente.

  • Assistenza TRACES:
    - Domande tecniche --> Helpdesk SANTE: SANTE-TRACES@ec.europa.eu
    - Domande relative al COI --> DG AGRI: AGRI-E-COI-Organic@ec.europa.eu

Importazioni attraverso i Paesi Bassi:
Dal 1° marzo 2025, SKAL Biocontrole è responsabile, al posto dell'amministrazione doganale, della verifica dello status biologico delle merci importate. Se importate prodotti biologici attraverso i Paesi Bassi, vi preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni: https://www.skal.nl/fee-organic-consignments. Su questa pagina trova anche le tariffe per le merci importate attraverso i Paesi Bassi (dal 1° aprile 2026).