Organismo di Controllo e Certificazione
IT BIO 013

Regolamento UE bio: Cambiamenti sulla procedura dell´importazione

Siccome la Commissione europea ha individuato significative debolezze nella procedura di controllo nei Paesi terzi attraverso un monitoraggio durato diversi anni, i regolamenti per le importazioni devono essere ulteriormente rafforzati e deve essere creata una parità di condizioni per il monitoraggio degli organismi di controllo dei Paesi terzi da parte della Commissione europea. Siccome la molteplicità degli standard dei Paesi terzi rende difficile il monitoraggio, il sistema di riconoscimento degli standard equivalenti deve essere abolito. La nuova procedura di importazione prevede quindi solo due opzioni:

1. prodotti conformi, vale a dire che i prodotti da importare soddisfano pienamente i requisiti del regolamento UE bio (conformità, art. 46 2018/848).

2. equivalenza ai sensi di un accordo commerciale, ossia i prodotti provengono da un Paese terzo con un accordo commerciale (equivalenza ai sensi di un accordo commerciale, art. 47, art. 45 i) e ii)).

Le procedure per le importazioni, che finora sono state effettuate in base all'elenco dei paesi terzi (ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2) e in base all'elenco dei organismi di controllo (ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3), stanno per scadere:

1. paese terzo riconosciuto (paese terzo equivalente, art. 48)
à periodo transitorio fino al 31.12.2026

2. organismo di controllo riconosciuto di un paese terzo(autorità di controllo o organismo di controllo equivalente, art. 57)
à Periodo transitorio fino al 31.12.2024 previsto

Inoltre, i regolamenti sulle importazioni da Paesi terzi sono stati specificati da regolamenti di esecuzione e delegati.

Dal 01.01.2022, le responsabilità ufficiali per l'ispezione ed il rilascio delle importazioni biologiche da paesi terzi sono cambiate come segue:

- presso i PCF, Posti di Controllo Frontaliero (su TRACES anche indicati come BCP, Border Control Post) dello Stato Membro di primo ingresso

- presso i PILP, Punti di Immissione in Libera Pratica (su TRACES anche indicati come PORFC, Point Of Release For Free Circulation)

Questa indicazione deve essere riportata nel BOX 10 del COI da parte dell’ente che emette il COI (Odc o autorità di controllo operante nel Paese Terzo) ma può essere successivamente modificata dall’importatore prima dell’arrivo della merce e comunque prima dei controlli da parte delle autorità competenti.

È responsabilità dell'operatore sapere se una determinata partita deve essere presentata, per i controlli biologici, al PCF o al PILP e compilare, di conseguenza, la casella 10. A tal fine si forniscono alcune indicazioni di massima:

  • dovrà essere selezionato un PCF nel caso di prodotti SPS.
  • dovrà essere selezionato un PILP nel caso di prodotti non SPS.
  • il manuale per gli operatori che contiene le istruzioni per la compilazione in TRACES del nuovo formato del COI.

Un elenco di tali prodotti sogetti ai controlli fitosanitari (prodotti SPS) si trova negli allegati dei seguenti regolamenti:

Regolamento (UE) Nr. 2019/632

Regolamento (UE) Nr. 2019/1793

Regolamento (UE) Nr. 2019/2072 allegato XI (parte A) e allegato XII.

Es.: per una partita di miele biologico (punto a)) o di origano secco proveniente dalla Turchia (punto e)), che deve entrare presso il PCF Sanità di Genova Passo Nuovo, dovrà essere selezionato, nel box 10, il PCF ‘biologico’ di Genova Passo Nuovo.

I prodotti ortofrutticoli biologici soggetti all'obbligo di controlli fitosanitari si trovano in questo elenco.

Tutti questi prodotti sono accompagnati obbligatoriamente da un DSCE(Documento Sanitario Comune di Entrata, CHED nella sigla inglese) emesso in TRACES e gestito dal Ministero della Salute o dai servizi fitosanitari. Nella parte I del DSCE deve essere inserito il riferimento al tipo ‘biologico’ ed effettuato il link al COI relativo ad una determinata partita. Per questi prodotti la finalizzazione e il rilascio del DSCE da parte del Ministero della Salute è subordinata alla finalizzazione del COI.

prodotti non SPS

Nel box 10 dovrà essere indicato un PILP, se la merce non rientra tra i prodotti riportati nell’elenco di cui al paragrafo precedente.

NB: rientrano tra i prodotti non SPS anche quelli per i quali, in forza della sola legislazione italiana (d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24), è previsto che siano accompagnati da un documento di entrata nello stesso formato del DSCE e si effettuino controlli presso i PCF nell’ambito di un piano nazionale di monitoraggio predisposto dal Ministero della Salute. In questo caso:

- nel box 10 deve essere selezionato il PILP che ha la stessa sede del PCF Sanità (es. su TRACES, per Genova Passo Nuovo è registrato un PILP che deve essere selezionato qualora il prodotto debba passare per il PCF Sanità di Genova Passo Nuovo)

- non deve essere indicato nel DSCE che si tratta di un prodotto di tipo ‘biologico’ e quindi non deve essere previsto alcun link tra DSCE e COI.

PCF e PILP per effettuazione dei controlli sulla verifica di conformità dei prodotti biologici

- tutti i PCF designati dal Ministero della Salute per l’effettuazione dei controlli sanitari sono stati registrati in TRACES come PCF ‘biologici’;

- tutti i Punti di Controllo (PC) designati dal Ministero della Salute sono stati registrati come ‘biologici’;

- tutti i PCF designati dal Mipaaf per l’effettuazione dei controlli fitosanitari sono stati registrati come PCF ‘biologici’;

- tutti gli Uffici delle Dogane sono stati registrati come PILP per effettuazione dei controlli sulla verifica di conformità dei prodotti non SPS biologici.

Vi preghiamo di comunicarci tutte le importazioni da paesi terzi (anche dalla Gran Bretagna) in tempo utile prima dello sdoganamento. A tal fine, inviateci il certificato di ispezione (COI) per ogni operazione di importazione via e-mail (import@abcert.it). Le importazioni dalla Svizzera devono essere accompagnate dalla fattura. Non è necessario inviare nuovamente i documenti dopo lo sdoganamento o in caso di modifiche al contenuto del COI.

Si allega alla presente comunicazione i seguenti documenti

Le linee guida per le importazioni da paesi terzi da paesi a rischio (Cina, Ucraina, Kazakistan, Turchia, Moldavia, Federazione Russia ed India) rimangono invariate.