Organismo di Controllo e Certificazione
IT BIO 013

Nuovo Regolamento sul Biologico in breve

di seguito vorremmo informarvi in breve accenni sullo stato delle nuovi regolmenti biologici che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022. Troverete i regolamenti, finchè sono già stati pubblicati, sulla nostra homepage nella rubrica servizi/normativa.

In questa prima panoramica, elenchiamo le modifiche più importanti per quanto sono noti finora. Su eventuali regolamenti nazionali specifici vi inforemo in un secondo momento.

I allegati n. I, II, III e V del Reg. (UE) 2021/1165 sono stati modificati dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121. Si prega di prendere nota dei nuovi allegati.

Tutte le aziende biologiche sono obbligate a prendere misure precauzionali contro la "presenza di sostanze e prodotti non autorizzati" nei prodotti biologici. In termini concreti, questo significa per voi:

  • Identificare i punti critici nella vostra azienda: dove si sovrappongono i flussi di materiale biologico e convenzionale? Pensate ai magazzini, ai mezzi di trasporto (soffianti, ascensori, coclee, pompe, tubi, ecc.), alle macchine ed alle attrezzature. Allo stesso modo nell‘agricoltura: macchine e attrezzature che sono utilizzate anche dalle aziende agricole convenzionali (appaltatori, anelli per macchinari, ecc.). Valutare se una contaminazione è possibile. L'attenzione si concentra principalmente sui prodotti fitosanitari, ma considera anche i fertilizzanti, i coadiuvanti tecnologici e gli additivi.
  • Prendete misure per prevenire la contaminazione e documentatele. Nel caso delle attrezzature per la protezione delle colture, questo potrebbe essere, per esempio, una pulizia documentata con un detergente speciale approvato e testato per questo scopo; nel caso delle mietitrebbie, soffiando con vento pieno e sportelli aperti; e nel caso dei tubi che trasportano latte o succo, lavando con acqua potabile.
  • Controlla l'efficacia di queste misure.
    Le misure in caso di un "ritrovamento di residui" saranno strettamente orientate ai punti menzionati: sopra. Se non c'è un'analisi dei punti critici nell'area della vostra produzione o trasformazione biologica e se allo stesso tempo non vengono prese misure precauzionali, i prodotti interessati dovranno essere declassati. Questo significa che i prodotti biologici perderanno il loro status "biologico" e dovranno essere commercializzati in modo convenzionale. Forniremo ulteriori informazioni in merito.

I seguenti prodotti possono ora essere prodotti ed etichettati come biologici:


  • Lieviti usati come cibo o mangime,
  • Mate, mais dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di piante e prodotti derivati
  • Sale marino e altri sali per alimenti e mangimi, ma le regole di produzione per il sale non sono previste fino al 2022/23, un rapporto EGTOP su questo può essere trovato qui.
  • Bozzoli di bachi da seta da srotolare,
  • Gomme e resine naturali,
  • Cera d'api,
  • Oli essenziali,
  • Tappi in sughero naturale, non compresso e senza leganti,
  • Cotone, né cardato né pettinato,
  • Lana, né cardata né pettinata,
  • Pelli grezze e pelli non trattate,
  • Preparazioni tradizionali a base di piante.

Vedi il Reg. (UE) 2018/848

  • Sono escluse le colture idroponiche e le colture su tavoli o senza contatto con il suolo vivo e il sottosuolo, la produzione in vasi è consentita solo per le aromatiche e le piante ornamentali, così come per le piante giovani se queste sono vendute nei vasi ai consumatori finali. Attenzione, questo vale anche per la forzatura dell'erba cipollina, che non è più consentita nella sua forma precedente, poiché l'erba cipollina non cresce nel terreno al momento della raccolta.
  • Gli allegati sui fertilizzanti e sui prodotti fitosanitari sono stati pubblicati nel frattempo. Vedi il Reg. (UE) 2021/1165, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121. Le sostanze di base sono ora regolamentate più chiaramente e la formulazione è stata allineata alla legislazione orizzontale. Non sono stati apportati grandi cambiamenti al contenuto.
  • I sinergizzanti, i coadiuvanti di formulazione e gli additivi ai prodotti fitosanitari come i ritardanti di schiuma, gli adesivi ecc. sono ammessi nell in cui sono consentiti dalla legge sulla protezione delle piante.
  • NUOVI sono i regolamenti sui detergenti e disinfettanti nella produzione di impianti - tuttavia, le liste degli agenti ammissibili non sono previste fino al 2024. Nel frattempo, gli agenti abituali possono continuare ad essere utilizzati. Tuttavia, la questione dei "residui" dovrebbe sempre essere presa in considerazione.
  • Il nuovo termine materiale di propagazione vegetale ora include sia i semi che il materiale di propagazione vegetativa. Per l'uso di sementi non organiche, continuano ad applicarsi i regolamenti precedenti e i permessi potrebbero dover essere richiesti tramite www.sian.it. Per le sementi fondamentalmente non biologiche, i regolamenti possono essere emessi a livello nazionale per decreto generale. Vedi il Reg. (UE) 2020/1794.
  • Il materiale di semina/trapianto in conversione, cioè raccolto dopo un periodo di conversione di 12 mesi, dalla propria azienda può essere utilizzato senza restrizioni. L'acquisto di semi in conversione è possibile (e ammissibile senza approvazione) se non c'è abbastanza materiale biologico sul mercato.
  • I regolamenti sull'uso di piantine convenzionali (ad esempio alberi di Natale/piante ornamentali) e i regolamenti dettagliati per l'uso di semi convenzionali nella produzione di piantine sono ancora in discussione, c'è ancora una mancanza di chiarezza qui.
  • Come prima, le sementi convenzionali e altri materiali di propagazione non devono essere stati trattati con prodotti fitosanitari.
  • Per tutti i appezzamenti biologici, ad eccezione dei prati permanenti e delle colture foraggere perenni, deve essere prevista una rotazione delle colture con leguminose obbligatorie come coltura principale o di copertura e sovescio.
  • Nel caso delle serre o delle colture foraggere perenni, la fertilità del suolo e l'attività biologica devono essere mantenute e aumentate attraverso l'uso di colture da sovescio a breve termine e di legumi e l'uso della diversità delle piante.
  • La fertilità e l'attività biologica del suolo devono in ogni caso essere mantenute e aumentate attraverso l'uso di letame di origine animale o di materia organica, preferibilmente compostata, derivata dalla produzione biologica.
  • Il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione sarà più oneroso di prima: la decisione sarà presa dall'autorità competente - gli organismi di controllo dovranno contribuire con una dichiarazione dettagliata con analisi di rischio dettagliate e, se necessario, analisi del suolo/pianta per le sostanze non autorizzate. Di conseguenza, la procedura sarà anche molto più costosa. I dettagli sull'attuazione a livello nazionale non ci sono ancora definiti.
  • La produzione di funghi e germogli sarà ora sistematicamente assegnata alla produzione, in modo che la produzione parallela nella stessa azienda non sarà più possibile.
  • La produzione di cicoria in acqua continuerà ad essere possibile come prima.
  • Per tutti gli animali, l'autorizzazione per gli acquisti convenzionali deve essere concessa dalle autorità attraverso una banca dati (analogamente alle sementi). L'attuazione esatta a livello nazionale non è ancora definita.
  • Le novità del regolamento sono i regolamenti di produzione per i conigli e i daini, vedi il Reg (UE) 2020/464, qui le condizioni di mantenimento e l'acquisto degli animali sono regolati in ogni caso. I dettagli possono essere trovati direttamente nel testo legale.
  • La proporzione di mangime proveniente dall'azienda o dalla cooperazione regionale per gli erbivori aumenterà al 60% dal 1° gennaio 2022 e al 70% dal 1° gennaio 2024.
  • La quota di foraggio in conversione da mangimi acquistati diminuirà dall'attuale 30% al 25% della razione annuale di sostanza secca a partire dal 1.1.2022.
  • I propri alimenti in conversione possono essere alimentati senza restrizioni come prima.
  • Come prima, i sostitutivi del latte non sono ammessi nell'allevamento di giovani bovini, ma si può usare latte in polvere senza additivi vegetali o sintetici.
  • La legatura sarà possibile alle stesse condizioni di prima (pascolo e 2 volte alla settimana fuori dal periodo di pascolo), questo vale esclusivamente per le aziende con un massimo di 50 animali adulti, previa approvazione delle autorità.
  • L'ingrasso finale del bestiame senza accesso all'aperto non è più permesso dal 1.1.2022. I bovini, i tori, i manzi, ecc. hanno anche bisogno di accedere a spazi esterni durante l'ingrasso finale (fino ad ora era possibile un massimo di 3 mesi di ingrasso finale senza accesso all'esterno).
  • Pascolo: Gli erbivori dovrebbero sempre avere accesso al pascolo, se le condizioni del suolo e il tempo lo permettono. Di nuovo, il regolamento qui non è così chiaro come sarebbe auspicabile. Attualmente siamo in attesa di un regolamento nazionale sul pascolo, che è ancora in sospeso. Tuttavia, si può supporre che il pascolo diventerà obbligatorio a medio e lungo termine. I pascoli devono essere dotati di una protezione adeguata contro le condizioni climatiche avverse.

Vedi i Regolamenti (UE) 2020/464 e 2020/2146.

  • Il mangime proveniente dalla propria azienda o dalla cooperazione regionale deve essere il 30% della razione annuale di sostanza secca dal 1.1.2022 (precedentemente il 20%).
  • Fino alla fine del 2026, il 5% di mangime proteico convenzionale continuerà ad essere permesso per i giovani animali se non è disponibile una quantità sufficiente di mangime proteico biologico.
  • La proporzione massima di mangime in conversione acquistate (incluso il proprio mangime proteico dal primo anno di conversione, di cui il 20% può essere utilizzato) è ridotta dall'attuale 30% al 25% della razione annuale di materia secca a partire dal 1.1.2022.
  • Il mangime di conversione proprio può essere alimentato senza restrizioni come prima.
  • L'area netta a disposizione dei suini comprende le dimensioni interne dei recinti, comprese le mangiatoie, ma esclusi i distributori di mangime dove i suini non possono sdraiarsi.
  • Le aree esterne devono essere attraenti per i suini. Se possibile, sono da preferire aree con alberi o boschi.
  • Le aree esterne devono avere un clima esterno e fornire accesso a rifugi e altre opportunità per i suini di regolare la loro temperatura corporea.
  • Il pollame giovane può essere acquistato (con la deroga delle autorità) fino all'età di 3 giorni. Ci sarà un database per questo in futuro, i cui dettagli non sono ancora chiari.
  • Il foraggio grezzo deve essere somministrato nel pollaio se non è disponibile un mangime naturale nel recinto.
  • I sistemi di voliera possono essere utilizzati solo per le galline ovaiole, le galline madri, le pollastre e i galli fratelli. Il pollame da ingrasso non può essere tenuto nelle voliere.
  • Le voliere possono avere un massimo di 2 livelli rialzati. Per le voliere esistenti, si applica un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2029.
  • Per il pollame da ingrasso si applica una densità massima di 21 kg/m², il numero di animali non è più specificato.
  • Gli sportelli di uscita devono essere accessibili senza ostacoli, se necessario anche tramite rampe.
  • Le falde della veranda devono avere 2 metri lineari per 100m² di superficie minima della casa; le falde della pista verde devono avere 4m per 100m² di superficie minima della casa come prima.
  • Lo spazio aperto non dovrebbero essere allestite su terreni umidi o paludosi.
  • Nello spazio aperto dovrebbero essere piantate con una varietà di specie e strutture in modo che gli animali usino le piste in modo uniforme.
  • La distanza massima di corsa dai sportelli di uscita è di 150 m. Questo può essere esteso a 350 m se sono disponibili almeno 4 rifugi uniformemente distribuiti per ha.
  • Lo spazio aperto per le oche deve soddisfare il loro bisogno di mangiare erba.
  • Lo spazio aperto per i diversi gruppi di pollame devono essere separate in modo tale che i branchi non possano mescolarsi e la separazione sia garantita.
  • Gli uccelli acquatici devono sempre avere accesso a un ruscello, uno stagno, un lago o uno specchio d'acqua per soddisfare le loro esigenze specifiche della specie e i loro requisiti di benessere; se le condizioni meteorologiche non lo permettono, devono avere accesso all'acqua in cui possono immergere la testa per pulirsi le piume;
  • Il pollame dovrebbe avere accesso giornaliero all'esterno dalla prima età possibile, di cui si attendono i dettagli.
  • I pollai possono essere divisi in compartimenti (come prima). Per il pollame da ingrasso diverso dai polli, la separazione è fatta da pareti complete dal pavimento al soffitto; per le galline ovaiole, i polli da carne, i genitori, i fratelli galli, la separazione può essere solida o può anche essere fatta di rete metallica, rete, ecc.
  • Gli scompartimenti contengono un massimo di:
    • 4800 pollame da ingrasso
    • 3000 galline ovaiole
    • 3000 polli genitori
    • 4000 capi di pollame (polli femmina macellati a 120 giorni al più presto)
    • 10000 pulcini
  • Il nuovo regolamento definisce i "portici" per il pollame. il portico è: "un'area esterna supplementare, coperta e non isolata di un edificio destinato al pollame, di solito delimitata sul lato lungo da una recinzione di filo metallico o da una rete, con clima esterno, illuminazione naturale e, se necessario, artificiale, e pavimento in terra battuta;"
  • La veranda non conta come area esterna
  • La veranda non può essere utilizzata per il calcolo della densità di bestiame nella stalla
  • Le aree climatiche "esterne" precedenti possono essere utilizzate per il calcolo della densità di bestiame per le stalle solo se sono accessibili 24 ore al giorno (cioè senza sportelli nella stalla) e se sono indipendenti dal clima esterno.
  • La cera d'api può ora essere certificata secondo il regolamento UE 2018/848. La misura in cui ciò si applica alle pareti centrali non è ancora stata chiarita in modo definitivo.
  • In futuro, solamente il 20% di sciami e regine convenzionali può essere aggiunto annualmente.
  • In situazioni di catastrofe, l'alimentazione può essere autorizzata anche con polline biologico, se necessario, e non esclusivamente con miele, zucchero o sciroppo di zucchero, come è stato finora.

Vedi il Reg.(UE) 2018/848 Art. 7 e)

In futuro, negli alimenti biologici non potranno essere utilizzati ingredienti o sostanze che contengono o sono costituiti da nanomateriali ingegnerizzati. La definizione per questo può essere trovata nel regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti. Si tratta di nanomateriale che è stato fabbricato intenzionalmente come tale ed è di solito soggetto a dichiarazione. Il nanomateriale naturale o avventizio è esente da questa regola.

Vedi il Reg. (UE) 2018/848 Art. 11

Nessun uso di prodotti prodotti "da o con" OGM. Questo deve essere confermato da una dichiarazione di affidabilità. Novità: non esiste un modello prescritto per confermare l'assenza di OGM.

Vedi il Reg. (UE) 2020/464 Art. 23.2

  • Limitazione degli scambiatrice di ioni e delle resine adsorbenti alla produzione di alimenti biologici per bambini e neonati dove l'uso di questi processi è necessario.
  • La produzione di prodotti di saccarificazione dell'amido (per esempio sciroppi, maltodestrine) e succhi non sarà più possibile in futuro con gli scambiatrice di ioni.
  • Il mosto concentrato rettificato (RTK) nel vino continua ad essere permesso (regolamento 2018/848 allegato II parte IV punto 3).

Vedi il Reg. (UE) 2021/1165, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121

La lista degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici (allegati VIII e IX) è stata adottata con poche modifiche.

Additivi: regolamento 2021/1165 allegato V parte A.1, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121

  • Lecitina: ammessa solo da produzione biologica
  • Cera di carnauba: ammessa solo da produzione biologica
  • Lattato di sodio: ora consentito anche per gli alimenti a base vegetale
  • Alginato di sodio: ora consentito anche per i prodotti di salumeria
  • Cellulosa: nuova inclusione per la gelatina
  • Talco: non più permesso per gli alimenti a base di piante
  • Idrossido di sodio: trattamento superficiale delle paste alla soda, regolazione dell'acido per gli aromi

Ausilari: regolamento 2021/1165 allegato V parte A.2, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121

  • Cloruro di calcio: ora consentito anche per le salsicce
  • Carbone attivo: ora consentito anche per gli alimenti per animali
  • Acido acetico/aceto: Estensione per gli alimenti a base vegetale

Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione di prodotti vitivinicoli biologici: regolamento 2021/1165 allegato V parte D, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121

  • Argon: non per lo sparging
  • Idrogeno fosfato di ammonio: invece del fosfato di ammonio
  • Diossido di silicio: come gel o soluzione colloidale
  • Idrogeno tartrato di potassio: al posto del bitartrato di potassio
  • Le seguenti sostanze autorizzate dovranno in futuro provenire da materie prime organiche: lieviti per singoli ceppi di lievito e lieviti da vino, proteine di lievito, gelatina commestibile, proteine di grano, proteine di pisello, proteine di patata, colla di pesce, albumina d'uovo, tannini e gomma arabica.
  • gli enzimi pectolitici sono ora elencati singolarmente.
  • Perlite, cellulosa e terra diatomacea non sono più elencati come agenti filtranti perché sono coperti dalle norme dell'allegato II, parte VI del regolamento di base.

Elenco degli ingredienti convenzionali: Regolamento 2021/1165 allegato V parte B, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121

La nuova lista di ingredienti convenzionali è limitata ai seguenti ingredienti:

  • Alghe arame e hijiki, non trasformate o prodotti di prima trasformazione.
  • Lapacho, per Combucha e miscele di tè
  • Intestini, da fonti naturali animali o vegetali
  • Gelatina, da fonti diverse dai suini
  • Minerale del latte, in polvere o in forma liquida, solo se utilizzato
    per la sua funzione sensoriale per sostituire NaCl in tutto o in parte
  • Pesce e animali acquatici selvatici, non trasformati o trasformati,
    provenienti da pesca sostenibile certificata, solo se non disponibili da
    acquacoltura biologica.

Questa lista è valida da gennaio 2024. Fino al 31.12.2023, gli ingredienti convenzionali dell'attuale allegato IX VO 889/2008 possono essere utilizzati. I prodotti biologici prodotti con questi ingredienti fino alla fine del 2023 possono continuare ad essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.
Un massimo del cinque per cento in peso degli ingredienti agricoli può essere di origine convenzionale. Questi devono essere elencati nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 o, dal 01.01.2024, nell'allegato V parte B del regolamento 2021/1165 o essere approvati dal MiPAAF nella domanda individuale. Con l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/848, l'autorizzazione di un ingrediente non biologico di origine agricola per la produzione di alimenti biologici trasformati è possibile solo per un periodo massimo di sei mesi. Questa autorizzazione può poi essere rinnovata al massimo due volte per sei mesi ogni volta (invece dei 4 anni precedenti). Questo si applica a tutte le imprese di uno stato membro senza alcun limite di quantità (in precedenza: quantità definite per un'impresa).

Vedi il Reg. (UE) 2018/848, allegato II parte IV n. 2.2.2 b) + 2.2.4 b)

  • Uso degli aromi convenzionali nei prodotti biologici limitato agli estratti aromatici (naturali) (derivati dagli alimenti, ad esempio l'estratto di vaniglia) e agli aromi naturali dalla materia prima denominata (aromi FTNF: derivati da materiali di origine vegetale, animale o microbiologica, ad esempio aroma naturale di limone).
  • > 95% del componente aromatico deve provenire dalla materia prima che dà la denominazione. Gli aromi che non provengono o provengono solo in parte dalla materia prima che dà il nome non sono più ammessi.
  • Etichettatura: Estratto di aroma di x (naturale), aroma di x naturale.
  • Le categorie di sapore consentite nella legislazione biologica non possono essere modificate (art. 16.2 VO 2018/848)
  • Gli aromi devono essere inclusi nel calcolo degli ingredienti di origine agricola
  • Suggerimento: guida agli aromi

Vedi il Reg. (UE) 2018/848, Art. 30.5 a) ii)

  • solo estratti aromatici o aromi naturali FTNF
  • > Il 95% della parte aromatizzante deve provenire dalla materia prima che dà il nome
  • inoltre: > 95% dei componenti dell'aroma e > 95% dei componenti del vettore (compresi gli additivi) devono essere organici
  • inoltre: si applicano tutte le regole di produzione del regolamento biologico (ad esempio, divieto di gemelli, additivi consentiti)
  • Gli aromi biologici devono essere inclusi nel calcolo degli ingredienti di origine agricola

Vedi il Reg. (UE) 2021/1165 Art. 5 e Allegato IV

In futuro, solo gli agenti autorizzati potranno essere utilizzati negli impianti di trasformazione e stoccaggio (e nella produzione animale e vegetale). La Commissione intende redigere liste positive per l'allevamento, la produzione e la trasformazione. Diverse parti interessate degli stati membri stanno lavorando su una soluzione migliore e propongono criteri per la pulizia e la disinfezione negli impianti di lavorazione e stoccaggio invece di una lista positiva in modo che sia praticabile per le aziende. Per il nuovo regolamento c'è quindi un ritardo fino al 1.1.2024. Fino ad allora, l'elenco esistente di agenti di pulizia e disinfezione per la zootecnia continuerà ad essere applicato. Fino ad allora non ci sarà una regolamentazione europea per le aziende di coltivazione e trasformazione.

Le indicazioni e l'etichettatura biologiche rimarranno in gran parte le stesse di prima. Anche i requisiti per il design del logo biologico dell'UE rimangono gli stessi. Ci sono cambiamenti minori nell'indicazione dell'origine (art. 32.2). In futuro, non solo il paese d'origine (invece dell'agricoltura dell'UE) può essere indicato, ma anche la regione, se del caso, a condizione che tutte le materie prime agricole siano state prodotte lì. Per le indicazioni "agricoltura UE" o "agricoltura non UE", la tolleranza degli ingredienti non presi in considerazione è aumentata dal 2% al 5%.

Vedi il Reg. (UE) 2018/848 Art. 60

I prodotti ottenuti secondo l'attuale regolamento biologico CE possono essere venduti dopo il 1.1.2022:

  • Materie prime biologiche (es. cereali biologici) -> vendita illimitata, ulteriore lavorazione secondo il nuovo regolamento
  • Prodotti semilavorati biologici (ad es. purea di frutta biologica) - > vendita illimitata, ulteriore lavorazione secondo il nuovo regolamento
  • Prodotti biologici preconfezionati (es. muesli biologico) -> vendita illimitata

Parte A: mangimi semplici non biologici approvati: Reg. (UE) 2021/1165 Allegato III, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121

(1) Mangimi semplici di origine minerale

Il riferimento dei mangimi semplici elencati nella parte A al rispettivo numero nel catalogo dei mangimi semplici secondo il regolamento (UE) n. 68/2013 è nuovo. Ciò garantisce una chiara identificazione o specificazione dei mangimi. L'elenco dei mangimi minerali autorizzati è stato ampiamente ripreso dal regolamento 889/2008 allegato V. L'unica nuova aggiunta è il fosfato monoammonico, ma solo per l'acquacoltura.

(2) Altri prodotti per l'alimentazione diretta

Questo elenco riunisce tutti gli alimenti non biologici dritti originati da piante, alghe, animali o lieviti, compresi alcuni composti proteici.
In relazione all'allevamento di animali, sono designati i seguenti mangimi:

  • Farina, olio e altre materie prime per mangimi derivate da pesci o altri animali acquatici provenienti dalla pesca sostenibile,
  • Lieviti e prodotti di lievito (prodotto di fermentazione) di Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergensis, inattivati, se non disponibili da produzione biologica,
  • Erbe, melassa e spezie, se non disponibili in forma organica, non più dell'1 % nella razione alimentare,
  • alcuni composti proteici, fino al 21.12.2026, se non disponibili in forma organica, per l'alimentazione dei suinetti fino a 35 kg o del giovane pollame, non più del 5% della sostanza secca dei mangimi di origine agricola per periodo di 12 mesi.

Parte B: Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati

Gli additivi per mangimi elencati nella parte B corrispondono per quanto possibile all'allegato VI del regolamento 889/2008. Per quanto riguarda i mangimi per animali da allevamento, i seguenti sono stati aggiunti di recente alla categoria "composti di microelementi":

  • Granuli di selenito di sodio gecoato (numero di identificazione 3b802), autorizzati per tutte le specie animali
  • selenato di sodio (numero di identificazione 3b803), autorizzato solo per i ruminanti

Alimentazione dalla propria azienda o dalla stessa regione: Regolamento 2018/848, allegato II, parte II, punto 1.9.

Per l'alimentazione degli animali si applica quanto segue:

  • Per bovini, ovini, caprini ed equini, almeno il 60% (dal 01 gennaio 2024: almeno il 70%)
  • per suini e pollame almeno il 30%

del mangime deve provenire dall'azienda zootecnica stessa o - se questo non è possibile o non è disponibile - essere prodotto in collaborazione con altre aziende biologiche o aziende in conversione e aziende di mangimi utilizzando mangimi e materie prime per mangimi della stessa regione.

La definizione esatta del termine è ancora in sospeso e deve essere chiarita a livello nazionale.
Di regola, solo le materie prime per mangimi di origine agricola con un'origine chiara sono utilizzate come base per calcolare la percentuale di mangimi della regione in relazione al mangime completo, ma non i minerali o gli additivi per mangimi, per esempio.