Ingredienti convenzionali di origine agricola
Dal 1° gennaio 2024, solo gli ingredienti convenzionali elencati nell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) n. 2021/1165 possono essere trasformati in alimenti biologici:
- Alga Arame (Eisenia bicyclis) e alga Hijiki (Hizikia fusiforme) - sia non trasformate che come prodotti trasformati di prima trasformazione direttamente collegati a queste alghe
- Cortecchia dell'albero Pau d'Arco Handoanthus imetiginosus ("lapacho") - Solo per kombucha e miscele di tè
- Intestini - Da materie prime animali naturali o di origine vegetale
- Gelatina - Da fonti diverse dai suini
- Minerale del latte (in polvere o liquido) - Solo se utilizzato per la sua funzione sensoriale in sostituzione del cloruro di sodio in tutto o in parte
- Pesce selvatico e animali acquatici selvatici, sia non trasformati che trasformati - Solo da attività di pesca certificate come sostenibili nell'ambito di un regime riconosciuto dall'autorità competente in conformità ai principi del regolamento (UE) n. 1380/2013 (in conformità al punto 3.1.3.1, lettera c), della parte III dell'allegato II del regolamento (UE) n. 2018/848). Solo se non disponibile da acquacoltura biologica.